
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTIL’Agenzia delle Entrate risponde agli ultimi quesiti sulla definizione agevolata delle
controversie tributarie pendenti, l’opportunità offerta ai contribuenti che scelgono di
presentare domanda di definizione e versare, al netto di sanzioni e interessi di mora, gli
importi contenuti nell’atto impugnato entro il prossimo 2 ottobre.
La circolare n. 23/E
pubblicata oggi, infatti, completa il quadro tracciato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio
scorso sull’agevolazione introdotta dal Dl n. 50/2017. In particolare, tra i chiarimenti
forniti nel documento di prassi, le Entrate illustrano il modo corretto di compilare il
modello di pagamento F24, affrontano alcune ipotesi per le quali la definizione
agevolata non è applicabile, la legittimazione a presentare la domanda di definizione in
caso di fallimento e il rapporto tra la definizione agevolata delle liti e la precedente
definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio.
Precedente definizione dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio – La
circolare si occupa dell’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto
una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’iscrizione a ruolo
dei due terzi dell’importo in contestazione. In questo caso, l’Agenzia specifica che la
lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell’importo della
sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora iscritto a
ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già
iscritti a ruolo).
Presentazione delle domande e versamenti a titolo provvisorio - L’Agenzia specifica
che, a seguito di fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle
controversie pendenti può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso
d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito. Il documento di prassi, inoltre, conferma che le
somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non
aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo
dovuto per la definizione.
Il testo della circolare è disponibile sul sito internet
www.agenziaentrate.it, nella sezione
“Normativa e prassi”.
FISCO COME CONSULENTE
La dichiarazione precompilata per tutti i contribuenti è di fatto
“la sublimazione, la
scomparsa dell’idea stessa di dichiarazione, trasformata nella somma di raccolta dei
dati, calcolo dell’imposta, comunicazione al contribuente e prelievo alla fonte, come si
propone di fare il fisco britannico”. Lo ha detto il Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini, nel corso del suo intervento di oggi al convegno su ‘Evasione
fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto’, organizzato a
Milano dall’Università europea di Roma.
“Il controllo della massa dei contribuenti - ha spiegato ancora Ruffini -
risale al
momento stesso dell’adempimento trasformandosi in servizio; resta a valle quello dei
soggetti a rischio o più rilevanti. Il fisco diventa il consulente e non solo il controllore:
evita errori e non aspetta che si verifichino per poi dar loro la caccia con i controlli
formali; previene le omissioni e non le scopre dopo con i controlli di merito”.
La svolta in questo senso potrebbe essere rappresentata dalla fatturazione elettronica, che potrebbe essere resa obbligatoria per tutti tra uno o due anni, un po' come accade in inghilterra.